Difesa, POLITICA ITALIANA

L’Arroganza del potere e la flessibilità a giorni/governi alterni

Possiamo riassumere con una semplice ma efficace frase la filosofia che è dietro alla modifica normativa, inserita nel decreto d’urgenza “Misure urgenti in materia di giustizia e difesa, nonché proroghe di referendum, assegno temporaneo e IRAP”, che è stata inserita per assicurare alla Marina il prossimo Capo di Stato Maggiore della Difesa, che, come da prassi, vuole la rotazione tra le varie FFAA. La frase è la seguente “esistono solo due categorie di norme: quelle che non si applicano e quelle che si modificano prima di applicarle”. 

Nulla da dire rispetto alla Marina, Forza Armata che, come ho scritto in un articolo tempo fa, è stata troppo ridimensionata e questo è un pericolo per un paese “immerso” nel Mediterraneo. Sono anche d’accordo che sia importante rispettare la prassi che spesso ha una forza superiore alla legge ma, nonostante le giustificazioni che il Sole 24ore stamattina si è affrettato a fornire a un pubblico che poco conosce le dinamiche della Difesa, questa sembra proprio una di quelle modifiche normative ad personam e, mi viene il sospetto che essendo inserita in un decreto d’urgenza, possa alla fine non essere convertita, in modo da agire solo sul caso specifico. 

Potrebbe sembrare strano che io stia esprimendo rammarico per il provvedimento, visto che io stessa avevo cercato di promuovere la stessa norma, proprio perché anche allora esisteva un ventaglio di scelte limitato.

Eppure in quel caso, a parità di condizioni, non si era potuto fare.

Ho condiviso alla fine la premura di chi mi diceva “la Difesa è un’organizzazione che va toccata con delicatezza…”. Perchè oggi, mi chiedo, questa delicatezza non sia più necessaria per maneggiare la Difesa? 

Come mai, avendo avuto tanto tempo (da set 2019), non si è pensato di procedere con una Legge ordinaria che avrebbe consentito di coinvolgere nella scelta il Parlamento, e di avviare la fase di concertazione interistituzionale che è necessaria per modificare un codice complesso come quello dell’Ordinamento Militare (COM)? Vero è che con un decreto Legge, vista la necessità e l’urgenza, la concertazione avviene nel Consiglio dei Ministri, ma dove stanno la necessità e l’urgenza quando si parla di una carica che sapevamo già tre anni fa che sarebbe cambiata oggi?

Che poi, il modo per far sì che la carica andasse alla Marina senza fare questa forzatura con un decreto Legge e senza violare la prassi che vuole che il capo sia scelto fra i 4 stelle esisteva: bastava far passare dalla carica di Capo di Segredifesa l’attuale vice per poi nominare lui (come è già avvenuto in passato). 

Come vedete non sto parlando di persone e non ho fatto alcun nome. Tutti gli alti ufficiali coinvolti nel giro delle nomine, essendo arrivati dove sono, hanno tutte le carte in regola per assumere le responsabilità più alte, ma, ripeto la domanda, come mai, a parità di condizioni, oggi si può fare ciò che ieri non si poteva? 

E se domani si ripetesse di nuovo l’empasse, si tornerebbe ancora indietro? 

Non sarebbe meglio sostituire l’arbitrarietà delle scelte mascherata da legge e prassi con una norma fatta bene e che consideri ogni possibile fattispecie? 

E, infine, come si manifesta la tanto dichiarata volontà di andare verso delle Forze armate interforze se non si supera la necessità della prassi dell’alternanza?

#ElisabettaTrenta #PensiamoilFuturo #NoiNuoviOrizzontiperlItalia

POLITICA ITALIANA

NOI – Nuovi Orizzonti per l’Italia

Oggi ho annunciato la mia candidatura per il seggio, alla Camera dei Deputati, a cui ha rinunciato l’Onorevole Manuela del Re.

La scelta di rimettermi in gioco, dopo l’esperienza al Ministero della Difesa, nasce dalla volontà di continuare a battermi per gli ideali che hanno da sempre animato la mia carriera politica iniziata come attivista del Movimento a 5 Stelle, ed ora in continuità con la volontà di riaffermarli nella realtà politica con cui lavoro da qualche mese, Italia dei Valori.

Parteciperò alle elezioni suppletive nel seggio uninominale del collegio di Primavalle con una lista rappresentata dal simbolo che ha come slogan: “NOI – NUOVI ORIZZONTI PER L’ITALIA”.

Questo simbolo rappresenta un contenitore che raccoglie tutte le idee e i pensieri di tutti coloro che non si riconoscono più nelle continue metamorfosi involutive registrate da diversi movimenti e partiti politici nazionali in cui tanti elettori non si riconoscono più.

Un nome Collettivo per un soggetto politico che vuole riunire tutti quelli che non si arrendono, quelli che mettono al centro di ogni decisione la persona umana e il bene di tutti, di quelli che pensano a “Noi” piuttosto che all’IO, di quelli che considerano il mondo e il proprio Paese come un corpo umano che sta bene solo quando tutte le sue parti sono in armonia.

Noi indica anche un patto tra generazioni perché quella attuale smetta di consumare il futuro di quelle che verranno.

Sarà il luogo di incontro di chi non ha paura di cercare soluzioni nuove a problemi vecchi, perché il mondo cambia e dobbiamo cambiare anche noi.

A tal fine, NOI intende mettere insieme l’esperienza degli anziani, la forza e concretezza degli adulti e, soprattutto, l’energia e libertà di pensiero dei giovani che dovranno tornare ad essere protagonisti della politica.

Cultura, Lavoro, Legalità, Libertà, Sostenibilità, Sviluppo, Sicurezza, Giustizia, sono i valori ispiratori di NOI, che avrà nella cassetta degli attrezzi, Competenza, Meritocrazia, Solidarietà, Pari opportunità, Equità.

NOI intende valorizzare il ruolo fondamentale dell’Italia nell’ambito del Mediterraneo allargato, in seno all’Unione Europea, alla Nato e all’intera Comunità Internazionale.

NOI riconosce l’Importanza del mantenimento di solide relazioni Multilaterali, rese ancora più forti da una chiara espressione degli interessi del Paese.

Crisi Internazionali, Geopolitica, IDV, Immigrazione, POLITICA ITALIANA

Immigrazione, nessuno slogan potrà aiutarci ad affrontare la sfida

Qualche giorno fa ho letto un’interessante intervista dell’ammiraglio Fabio Agostini, comandante di Irini, che mi offre uno spunto importante per un commento sulla questione immigratoria.

EUNAVFOR MED Irini e i suoi compiti

Nel corso dell’intervista, di fronte a notizie che riportano maltrattamenti da parte della guardia costiera libica nei confronti dei migranti, l’Ammiraglio, senza commentare il fatto, evidenzia che mai si sono riportati comportamenti del genere quando la formazione della Guardia costiera libica è stata gestita  dall’Italia nell’ambito dell’operazione Sophia e afferma che l’Europa è pronta a riprendere l’addestramento della Guardia costiera e della Marina libica, nonostante le “influenze politiche in Libia da parte di Paesi esterni all’Ue” siano di ostacolo.

Una frase giustamente diplomatica detta da parte dell’Ammiraglio, che sta svolgendo un compito difficile in un momento delicato per tutto il Mediterraneo, e che ringrazio per la sua professionalità e il suo impegno, che mi piace specificare in maniera un po’ più diretta evidenziando che oggi l’Italia e l’Europa sono state sostituite nell’addestramento della Guardia Costiera libica da parte della Turchia. 

Posso personalmente testimoniare che quando eravamo noi a formarli abbiamo ricevuto il plauso di IOM  (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e UNHCR (Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiti) proprio perché la nostra formazione includeva anche corsi sui diritti umani o sul gender.

Io stessa partecipai alla chiusura del “gender training partecipato” il 30 novembre 2018 (vedi foto e video della giornata).

https://fb.watch/v/6NHiW8aIw/ (Video della giornata)

L’Italia e il Mare Nostrum

Ma veniamo all’oggi e veniamo alla politica che, spesso, irresponsabile, non si rende conto che alcuni errori fatti in politica estera si pagheranno per sempre. 

E’ di pochi giorni fa la notizia che Orfini (PD) abbia espresso contrarietà alla collaborazione con la Guardia costiera con l’accusa di “respingimenti illegali”. Forse Orfini preferisce lavarsi le mani rispetto alla questione migratoria (cosa che mi sembra stia riuscendo benissimo) e lasciare che siano altri a prendersi la responsabilità di quelli che lui chiama respingimenti e, a quel punto, facendo finta di non sapere cosa succede, non sarà più affare nostro. 

Vorrei ricordare:

  • che il MARE NOSTRUM, che sta diventando sempre più “Mare eorum”, dovrebbe essere prima di tutto interesse dell’Italia, penisola completamente circondata da esso;
  • che la difesa dei diritti dei migranti che spesso trovano la morte nel mediterraneo dovrebbe essere prima di tutto un interesse nostro (Sophia se ne occupava veramente e può farlo, attraverso la formazione, anche Irini);
  • che la gestione della crisi migratoria dal nord Africa dovrebbe essere interesse dell’Italia prima che di ogni altro. 

Vorrei ricordare che la Turchia, che ha appena avuto conferma dall’Europa che avrà altri 6 miliardi di Euro per fermare i migranti a est, potrebbe magari in futuro, se resta dov’è (in Libia) gestire qualche altro miliardo e, a quel punto, saremo nelle mani di chi potrà aprire i rubinetti di un’immigrazione che potrebbe sfuggirci di mano.

L’Italia deve decidere di occuparsi del proprio interesse nazionale, alla pace, allo sviluppo, alla sicurezza, prendendo posizione direttamente e coinvolgendo l’Europa, ma senza delegare ad altri. 

La nostra sfida: affrontare la complessità

Chi parla di blocco navale o affondare i barconi parla alla pancia delle persone ma sa che sta proponendo soluzioni eticamente e giuridicamente sbagliate, non utili, non praticabili e non sostenibili.

Allo stesso modo chi pensa di gestire tutto semplicemente, delegando a qualcun altro il nostro lavoro, sta suggerendo una soluzione ipocrita; chi pensa di risolvere il problema come nel passato creando un sistema di accoglienza finta, che foraggia molti amici ma non può essere una soluzione, diventa parte del problema.

Una sfida complessa come quella migratoria, e come quella che oggi viviamo nel Mediterraneo, ha bisogno di soluzioni complesse con le quali “sporcarsi le mani” e prendersi responsabilità. Italia dei Valori è pronta a lavorare insieme a chi vuole rivolvere un problema complesso senza slogan  e solo dopo averlo studiato e compreso e, soprattutto, con bene in mente il nostro interesse nazionale ed europeo che è parte integrante di un più generale interesse alla Pace, alla Stabilità e allo sviluppo globale sostenibile. 

Approfondimento:

Per approfondire i compiti di Eunavformed Irini

Per leggere l’articolo completo di novanewes sull‘intervista con l’Ammiraglio Agostini

POLITICA ITALIANA

Altro che semplificazione: come si complicherebbe il processo legislativo in caso di una vittoria del si al referendum

Secondo il progetto di riforma della costituzione la funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati (art. 55, quarto comma, Cost.) mentre il Senato “concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione” (art. 55, quinto comma, Cost.). L’abolizione del bicameralismo perfetto viene presentata come una semplificazione, ma non è proprio così. Vediamo perché.

Intanto diciamo che, anche se alcuni autori descrivono questo sistema come monocamerale, in realtà altri parlano di “procedimento eventualmente bicamerale” (in contrapposizione a “necessariamente bicamerale”) o “leggi bicamerali asimmetriche” (distinte dalle “bicamerali paritarie”), in virtù del fatto che anche la decisione del Senato di non partecipare al procedimento di approvazione rappresenti comunque una modalità di esercizio (negativo) del potere legislativo. La faccenda si sta già complicando.

Diamo una prima occhiata alla lunghezza dei due art 70, quello in vigore e quello eventuale: l’articolo 70 della costituzione vigente è composto da 9 parole (“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.”) mentre il proposto nuovo art 70 ne contiene 438 [2] e tale differenza non è solo una questione di parolosità: la faccenda infatti si è proprio complicata. La realtà è che se oggi abbiamo un procedimento di approvazione delle leggi, se passasse la riforma potremmo averne fino a 10 [3] . Eccoli qui di seguito indicati:

1) PROCEDIMENTO BICAMERALE
Per le materie previste dall’art 70 co.1 (Nota 2) la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere.

2) PROCEDIMENTO MONOCAMERALE
La legge è approvata dalla Camera ed il Senato può esaminare il testo e deliberare proposte di modifica, secondo l’iter di seguito spiegato:
• Presentazione del testo alla Camera dei deputati, che lo esamina in prima lettura dopo l’ istruttoria in Commissione.
• Se la Camera approva il testo, questo viene inviato al Senato.
• Il Senato decide se esaminare o no il testo. Infatti, entro 10 giorni su richiesta di un terzo dei suoi componenti, il Senato può disporre se esaminarlo. In merito a questo punto non è chiaro se ricevuta la richiesta sia necessaria una votazione da parte dell’assemblea per poter procedere all’analisi del testo. Secondo me, visto che l’articolo dice “può disporre” significa che potrebbe anche non disporre. Ritengo quindi che la votazione sia prevista. Probabilmente se lo è, i 10 giorni sono il termine entro il quale si devono verificare sia la richiesta che la votazione in merito.
• A questo punto il Senato ha 30 giorni entro i quali poter suggerire delle modifiche al disegno di legge che viene nuovamente trasmesso alla Camera. Sul punto andrebbe chiarito se i 30 giorni partono dallo scadere dei 10 (quindi sono in tutto 40, o se partono dal momento della richiesta di esaminare il testo).
• Il testo torna alla Camera dei Deputati che discute le proposte di modifica del Senato e lo approva in via definitiva (art 70 co 4). In merito a questa approvazione i costituzionalisti scrivono che non è chiaro se la Camera possa andare a modificare anche parti del disegno di legge già approvato sulle quali non siano arrivate richieste di modifica da parte del sentato, e in quali termini possa intervenire sulle parti oggetto di proposte di modifica da parte del Senato, cioè se debba solo accettare le integrazioni/modifiche, o se possa rivedere l’intero articolo. Probabilmente su questo dovrà intervenire il regolamento parlamentare, che dovrà anche chiarire se la Camera deve rivotare per intero il testo dopo aver non approvato le singole modifiche del Senato o se le modifiche , prima di essere votate, non debbano essere preliminarmente analizzate dal presidente della Camera.
• Dopo l’approvazione definitiva della Camera, la legge è inviata al Presidente della Repubblica per essere promulgata; Cosa che avviene anche se il Senato non ha richiesto l’esame del testo o se siano decorsi i termini per la richiesta.

3) PROCEDIMENTO MONOCAMERALE RINFORZATO
Il Senato, entro 10 gg dalla data di trasmissione, esamina le leggi di cui all’articolo 117, quarto comma [4] della Costituzione (approvate in forza della cosiddetta clausola di supremazia) e può proporre modifiche a maggioranza assoluta dei propri componenti; la Camera può discostarsi da esse con un voto espresso, anch’esso, a maggioranza assoluta dei propri componenti (articolo 70, 4° comma).
4) PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE LEGGI DI BILANCIO E RENDICONTO CONSUNTIVO (ART 81)
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione (articolo 70, 5° comma). Il Senato ha l’obbligo di esaminare i testi ma non sono richieste maggioranze qualificate.
5) PROCEDIMENTO ABBREVIATO PER RAGIONI DI URGENZA
già previsto dalla Costituzione vigente (articolo 72, secondo comma  [5]);
6) PROCEDIMENTO A DATA CERTA
Per i disegni di legge governativi ritenuti “essenziali per l’attuazione del programma di Governo” il Governo può chiedere alla Camera di iscriverlo all’ordine del giorno con priorità e di pronunciarsi definitivamente entro settanta giorni dalla deliberazione (articolo 72, 7° comma).

7) PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI CONVERSIONE DEI DECRETI-LEGGE
Il Governo, il giorno stesso dell’adozione dei decreti, li presenta per la conversione alla “Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. Su questa procedura ci sono molti dubbi, uno per esempio riguarda il fatto che l’esame da parte del Senato è disposto entro trenta giorni dalla presentazione del decreto alla Camera ma la Camera ha 40 giorni per trasmetterlo al Senato, quindi potrebbe accadere che il Senato decida di non intervenire ma poi non sia d’accordo con gli emendamenti al disegno di legge di conversione fatti dalla Camera sui quali però, non avendo deliberato di intervenire nei trenta giorni, non ha più possibilità di proporre modifiche”. La conseguenza probabile è che il Senato deciderà di “intervenire sempre, per tutelarsi di fronte a possibili emendamenti approvati dalla Camera”[6] .

8) PROCEDIMENTO AVVIATO SU RICHIESTA DEL SENATO,
Con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, il Senato può richiedere alla Camera di esaminare un disegno di legge e la Camera si deve pronunciare entro sei mesi dalla data della deliberazione del Senato (articolo 71, secondo comma);

9) PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
L’articolo 71, 3° comma dice che nel caso di proposte di iniziativa popolari la discussione e la deliberazione conclusiva devono essere garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari

10) PROCEDIMENTO RIGUARDANTE LE LEGGI DI DISCIPLINA PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA CAMERA E DEL SENATO,
secondo l’ articolo 73, 2° comma, tali leggi possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, all’esame preventivo di legittimità costituzionale su richiesta motivata di almeno un quarto dei componenti della Camera o di un terzo dei membri del Senato.
I dubbi che emergono dall’analisi del procedimento legislativo sono tantissimi e l’attribuzione delle materie all’uno o all’altro percorso non è sempre univocamente determinata. L’art 670 dice pure che eventuali questioni di competenza sono decise d’intesa dai Presidenti di Camera e Senato, il che, per esempio in un’ ipotetica situazione con una Camera a maggioranza 5 stelle ed un Senato, come sarebbe oggi se vincesse il si, a maggioranza PD, porterebbe ad ulteriori lentezze se non proprio all’immobilismo.
Siamo sicuri che si vada verso la semplificazione?

Perché accontentarsi di un progetto di revisione confuso e pasticciato? La nostra costituzione merita di più!

[1] Vd http://www.altalex.com/documents/news/2016/09/27/riforma-costituzionale-il-procedimento-legislativo-dal-singolare-al-plurale#_ftn9

[2]Nuovo art. 70: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di Senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati”.

[3] Emanuele Rossi, “Una costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale” (Pisa University Press).

[4] “Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.”

[5] “I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.”

[6] E. Rossi Procedimento legislativo e ruolo del Senato nella proposta di revisione della Costituzione, in Le Regioni, 2015